Bollo auto: dopo quanti anni va in prescrizione

by Redazione
quando cade in prescrizione il bollo auto

Quando non si paga il bollo dell’auto bisogna aspettarsi una notifica, nel giro di poco tempo, prima da parte della Regione e, in seguito, dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia può capitare che tali avvisi non arrivino e raggiungano il termine di prescrizione, dopo il quale la somma non sarà più dovuta dall’automobilista inadempiente.

Bisogna conoscere bene la procedura e anche saper calcolare il tempo dalla data giusta. La tassa automobilistica non pagata può essere richiesta dalla Regione competente, che interrompe così il conto alla rovescia. In ogni caso, il conteggio del tempo per arrivare alla prescrizione inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza e termina dopo 3 anni.

La Regione invia un avviso di accertamento e poi, se non si regolarizza la propria posizione, l’Agenzia delle Entrate recapita una cartella esattoriale. Meglio prestare attenzione alle date: potrebbero verificarsi errori procedurali da parte degli uffici competenti, ma ciò succede di rado. Comunque le spese crescono per il proprietario del veicolo.

Prescrizione bollo auto: come funziona

Tutti gli automobilisti devono tenere a mente tre informazioni essenziali per affrontare la prescrizione del bollo auto senza rischi. La tempistica di pagamento, infatti, è fondamentale per non incorrere in sanzioni e interessi che possono costare caro:

  • La tassa deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della scadenza. Se, ad esempio la scadenza è a settembre, il pagamento va effettuato entro il 31 ottobre.
  • La seconda notizia da non dimenticare riguarda la possibilità della Regione e dell’Agenzia delle Entrate di riscuotere l’importo dovuto dal proprietario del veicolo attraverso cartelle esattoriali. Loro devono inviare la richiesta entro tre anni. A quel punto interrompono il calcolo dei giorni per la prescrizione.
  • Il terzo dato da ricordare riguarda l’opportunità di presentare il ricorso. Tutto si basa sul conteggio dei 3 anni, che inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza.

Quando cade in prescrizione il bollo auto

La prescrizione del bollo auto avviene dopo tre anni, ma il calcolo viene interrotto dalle notifiche con le richieste di pagamento inviate dalla Regione competente e successivamente dalle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate. Queste ultime intervengono nel momento in cui il proprietario del mezzo non ha provveduto a sanare la situazione alla richiesta della Regione. Per conoscere i termini della prescrizione bisogna tenere in considerazione:

  • le notifiche di tipo interruttivo quali solleciti di pagamento, avvisi e cartelle esattoriali;
  • proroghe stabilite da appositi decreti nazionali.

La Regione e l’Agenzia delle Entrate devono rispettare i tre anni per richiedere il mancato pagamento, altrimenti si considera automaticamente prescritto. Entro i tre anni devono essere inviati:

  • l’avviso di accertamento;
  • la cartella di pagamento.

Entrambi interrompono il conteggio, facendolo riprendere dal giorno successivo. A differenza di atti simili per altre tasse, tali avvisi e notifiche non allungano il termine a dieci anni. Lo ha stabilito la sentenza Corte di Cassazione n.12263/2007.

Come calcolare i termini di prescrizione

Come abbiamo spiegato, la prescrizione del bollo auto dipende anche dagli avvisi di liquidazione, che fanno ripartire il termine triennale. Il conto ricomincia quindi dal giorno successivo al ricevimento della notifica. Vanno aggiunti ulteriori tre anni. A spiegare come calcolare le tempistiche ci pensano le sentenze emesse dai vari organi di giustizia.

La Commissione Giustizia Tributaria, con la sentenza n. 1711 del 2015, ha sottolineato che non vale il principio del doppio termine di notifica. Significa che:

  • per l’ente che invia l’atto il termine si riferisce al momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale;
  • per il destinatario l’avviso assume validità nel momento in cui riceve la notifica dell’atto.

Per avere una visione chiara, si può fare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013, che precisano che il termine per la prescrizione viene fissano al 31 dicembre del terzo anno successivo alla violazione. Vale sempre il principio di interruzione del calcolo con la ricezione di una richiesta di pagamento da parte degli enti competenti.

La Commissione Giustizia Tributaria di Milano ha emesso la sentenza n. 4718/44/2015 per intervenire sulle competenze. Questo aiuta a verificare che l’atto sia corretto, altrimenti non si interrompe il termine di prescrizione. Cioè bisogna tenere presenti questi elementi:

  • la competenza dell’accertamento e della riscossione del bollo auto è in capo alla Regione;
  • trattandosi di un tributo dello Stato, spetta a questo disciplinare i termini e decidere eventuali proroghe per accertamenti e riscossioni;
  • la prescrizione avviene dopo tre anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza o dalla ricezione di un avviso di pagamento.

Ciò che la Commissione non ha chiarito del tutto riguarda i termini dell’interruzione. Il comma 51 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 953 del 1982 stabilisce che i tre anni ripartano dal momento della ricezione della notifica, ma l’articolo 495 del Codice Civile prevede che la scadenza non possa andare oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza originale del pagamento. I contrasti sono stati risolti dalla pronuncia n. 23397 del 17 novembre 2016 delle Sezioni Unite della Cassazione: avvisi e cartelle non interrompono il conteggio dei tre anni.

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