Quello delle perdite d’acqua è un problema molto diffuso nelle abitazioni di tutti i tipi, in particolare nel caso in cui l’evento si verifichi in un condominio, dove subentrano delle situazioni difficilmente gestibili.
In alcuni casi può accadere che la bolletta dell’acqua subisca improvvisamente un aumento sostanzioso e apparentemente ingiustificato da variazioni nei consumi o nei costi di gestione. In tal caso le origini di questi costi extra possono essere ritrovate in perdite occulte all’interno delle tubature, che incrementano la richiesta di acqua senza che ci sia un evidente aumento dei consumi. In ambito condominiale situazioni del genere sono motivo di liti e discussioni per quanto riguarda la necessità di spartire tali spese tra i membri dell’assemblea condominiale, in particolare per la divisione dei costi di riparazione.
Di seguito vedremo quali sono i parametri da prendere in considerazione per procedere alla ripartizione dei costi a seguito della manutenzione straordinaria degli impianti, e per fare questo ci affideremo agli articoli 1117 e 2051 del codice civile, dai quali abbiamo preso le informazioni necessarie per scrivere l’articolo.
Indice dell'articolo
A chi spettano le spese di riparazione in caso di perdite d’acqua in condominio?
La divisione della spesa dovuta alla perdita e la riparazione delle condutture possono essere addebitate all’intero condominio o al singolo individuo in base a dove il danno sarà collocato all’interno degli impianti.
Qualora la perdita si trovasse in una tubatura di proprietà condominiale (chiamata “colonna montante”, ossia la struttura che si trova prima delle varie diramazioni e non è utilizzata per raggiungere la singola unità abitativa), tutti gli oneri dovranno essere divisi tra i condomini in base ai millesimi di proprietà. L’intero costo quindi dovrà essere sostenuto da ogni membro dell’assemblea condominiale, pesandone l’entità sulla base della percentuale di proprietà posseduta.
Nel caso in cui la perdita si trovasse in una conduttura che ricade sotto la responsabilità del singolo condomino (ad esempio la singola diramazione delle tubature diretta a portare il servizio di riscaldamento alle singole unità abitative), allora la totalità dei costi di riparazione andrebbero a carico del proprietario stesso.
In linea generale la prima cosa da prendere in considerazione è dove la perdita sia localizzata all’interno dell’intero impianto idrico, così da fare le dovute valutazioni riguardo la spartizione dei costi.
Perdita d’acqua: come comportarsi se sottoposti ad un contratto di affitto
L’affittuario è responsabile della sola manutenzione ordinaria, mentre un intervento di riparazione alle condutture rientra nello spettro della manutenzione straordinaria, che spetta al proprietario dell’immobile. In entrambe le situazioni, quindi, i costi derivanti dalla presenza di una perdita d’acqua nell’impianto idrico ricadranno su quelli che sono i membri effettivi dell’assemblea condominiale, ossia coloro che posseggono la proprietà legale.
L’unica eccezione la si avrebbe se l’intervento fosse estremamente urgente e il proprietario non potesse intervenire in tempi brevi, in tal caso i costi sarebbero comunque a carico di quest’ultimo. Se la perdita fosse “comune”, localizzata nella colonna montante, allora il costo sarà spartito tra tutti i proprietari; al contrario se essa si trovasse su una tubatura privata allora tutto il costo dovrà essere sostenuto dal proprietario dell’unità abitativa di riferimento.
L’affittuario non ha il potere di intervenire sugli impianti di proprietà del locatore, salvo interventi estremamente urgenti e giustificati. Inoltre è esentato da tutti i lavori che riguardano la manutenzione straordinaria.
Chi paga in caso di ritardo negli interventi di riparazione della tubatura
Un’eccezione a quanto detto la si ritrova nei casi in cui il danno alle tubature fosse già noto alla società incaricata di occuparsene, ma l’intervento di riparazione non sia ancora avvenuto dopo molto tempo, facendo aumentare i costi.
Se ad esempio la società di fornitura dell’acqua fosse stata informata da tempo del danno senza che essa abbia svolto alcun intervento di manutenzione per risolvere la perdita, allora il costo dell’aumento in bolletta e il risarcimento dei danni sarebbe a carico della società stessa.