
A parere del Giudice Dott. Marzocchi del tribunale di Pavia nella mediazione delegata il deposito della istanza di conciliazione oltre i 15 giorni stabiliti dal giudice non pregiudica la validità del procedimento che è da intendersi comunque valido.
Difatti, secondo il Tribunale di Pavia, stante l'informalità del procedimento di mediazione il termine in esame è ordinatorio e non perentorio.
Allo stesso tempo, neppure la mancata indicazione dell’oggetto nella domanda di mediazione invalida la procedura conciliativa se tale dato può ricavarsi sia dalla documentazione stragiudiziale e giudiziale allegata alla istanza, sia dalle dichiarazioni orali rilasciate dalle parti e dagli avvocati durante l’incontro. Anzi, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per la mancata indicazione dell'oggetto della procedura è stata rigettata in quanto infondata e ritenuta dal Giudice pretestuosa è temeraria.