
LA PARTE ISTANTE NON PARTECIPA PERSONALMENTE AL PRIMO INCONTRO. IL GIUDICE RITIENE NON SODDISFATTA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITà.
Una curatela fallimentare che ha instaurato una procedura di mediazione in materia di contratto di affitto di azienda durante il primo incontro non partecipa e delega l’avvocato. La parte invitata non si presenta. L’organismo di mediazione redige un verbale negativo di mancata partecipazione in cui evidenzia la presenza del solo avvocato della parte istante e la mancata adesione della parte convenuta. A seguito di questo verbale, il Giudice vista la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all’organismo di mediazione ritiene non sodisfatta la condizione di procedibilità e rinvia le parti in mediazione.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Gigi Omar Modica
17 marzo 2015