
Con ordinanza N. 1237 del 18.01.2018 la Corte di Cassazione ha deciso che non è possibile presentare ricorso al Giudice per chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio se prima non viene esperito il tentativo di mediazione obbligatoria presso un organismo di mediazione presente nel luogo ove si trova il tribunale competente.
All’incontro di mediazione deve necessariamente partecipare il condomino che ha chiesto la revoca giudiziale dell’amministratore. La mancata partecipazione integra il mancato avveramento di una condizione di procedibilità.
In definitiva il principio di diritto alla base della decisione è che il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio e la mancata partecipazione integra il mancato avveramento di una condizione di procedibilità, nonostante tale procedura sia annoverata tra i procedimenti da giudicare in camera di consiglio.