
Il Decreto del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ha aggiunto alla ista dei procedimenti espressamente esclusi dalla mediazione (art. 5, comma 4 lett c) D.Lgs n. 28/2010) quelli di cui all’art. 696-bis c.p.c. Per il legislatore dunque i due istituti sono del tutto alternativi.
Per il Got dr. Ssa Chioccarelli del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, questa disposizione di legge deve essere verificata alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del procedimento di istruzione preventiva ai fini conciliativi e ai rapporti con il giudizio di merito.
Per tutte le motivazioni esposte nell’ordinanza del 9 Marzo 2017, ha accolto l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato pregresso esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, comma 1-bis D.lgs n. 28/2010, invitando la parte attrice ad introdurre un procedimento di mediazione nonostante fosse stato esperito un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c , (avente ad oggetto la domanda di risarcimento per danni a seguito di incendio in forza di polizza assicurativa )definito con esito negativo.