
Nel caso specifico il Condominio, dopo una serie di eccezioni “procedurali” (notifica errata) si presentava al primo incontro di programmazione manifestando scarso interesse a tentare di risolvere bonariamente la controversia. Tanto che a parere del Giudice la collaborazione del Condominio ….. “è stata minima se non nulla…”.
Per questi motivi la società che aveva avviato la mediazione chiedeva al giudice il risarcimento delle spese legali effettuate (onorari degli avvocati e compensi dell’Icaf). La richiesta si basava sull’ex art.1224 co.2 c.c. per il cosiddetto “maggior danno”. Il Giudice, ha accolto la richiesta, sottolineando come in questo caso la procedura di mediazione risultasse assolutamente adeguata, anche se facoltativa e non obbligatoria. Il risultato è stato la condanna del Condominio al pagamento del maggior danno, per non aver contribuito a risolvere la controversia nella maniera più comoda, veloce ed economica per entrambe le parti.