
Precisi dettami ordinati dal Giudice alle parti per il corretto svolgimento della procedura di mediazione delegata , successiva al provvedimento di concessione della provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo opposto.
In primis il Giudice concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sulla base di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili dal Dirigente competente;
Il giudizio introdotto ha a oggetto contratti bancari ( nel senso di contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi riservati all’attività delle banche), quindi, deve essere promosso il previo tentativo di mediazione;
Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare personalmente. Il mero transitorio impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe comportare un rinvio del primo incontro;
Al primo incontro il Mediatore chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” ( vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti procedurali) e non sulla “volontà” di iniziare la procedura di mediazione poiché in tale ultimo caso si tratterebbe di mediazione volontaria e non obbligatoria;
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti;
L’onere di impulso della procedura di mediazione deve essere posto a carico della parte opposta che è da ritenersi parte in senso sostanziale con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria… “ invero il legislatore dispone l’onere di attivare la procedura di mediazione a carico di colui che vuole far valere in giudizio un diritto…” Il tribunale quindi ritiene di dissentire dall’orientamento di segno contrario espresso dalla Corte di cassazione con provvedimento 24629/15.