
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Primavera, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha disposto l’invio in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 e ha invitato le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota, da depositare in cancelleria, contenente le seguenti informazioni:
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 bis (D.L.vo citato), in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 (D.L.vo citato) in merito alle eventuali ragioni di natura pregiudiziale o preliminare che hanno impedito l’avvio del procedimento di mediazione;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 (D.L.vo citato), anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito al rifiuto delle parti – con specifica menzione della parte (delle parti) che ha (hanno) opposto il rifiuto – dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, con indicazione del suo contenuto;
Trib. Firenze, 18 marzo 2014